Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici
Art. 7 (Appendice II Parte I)
Le parti alla controversia facilitano i lavori del Tribunale arbitrale e in particolare utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per:
- a)fornire al tribunale tutti i documenti, informazioni e le agevolazioni necessarie;
- b)consentire al Tribunale, in caso di bisogno, di far comparire testimoni o esperti, e di registrare la loro deposizione;
Testo vigente dal 23 aprile 2004
