[1]e composizione delle controversie
[2]1. Eventuali controversie che insorgano a motivo o in relazione alle disposizioni, all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni tra le Parti. 2. I rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da un lato, e degli Stati Uniti, dall'altro, si riuniscono in base alle necessita' per le consultazioni previste al paragrafo 1 e all'articolo 5, all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 11, paragrafi 5 e 6. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto delle Parti di ricorrere alla composizione delle controversie prevista dagli accordi dell'OMC.
Testo vigente dal 8 aprile 2008
