[1]Termine

[2]1. Nel termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione decide sul riconoscimento della decisione contestualmente trasmessa ai sensi del paragrafo 1 dello stesso Articolo 7 e sull'assunzione della sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, alla misura alternativa o alle misure di liberazione o sospensione condizionale. La stessa autorita' comunica immediatamente la propria decisione all'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione. A tal fine si avvale di qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, comunque adottando modalita' tali che consentano alla Parte di emissione di accertare l'autenticita' dell'informazione. E' ammessa, in particolare, la trasmissione via e-mail della decisione sul riconoscimento quale allegato in formato pdf o equivalente. Ferma restando la comunicazione diretta tra le autorita' giudiziarie competenti delle Parti, e' comunque ammessa la comunicazione tramite le Autorita' Centrali di cui all'Articolo 4. 2. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione, se ritiene di non potere rispettare il termine di cui al paragrafo 1, informa immediatamente l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione sul riconoscimento. Le comunicazioni avvengono con le modalita' di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 20 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54~accordo-art13 · fonte su Normattiva