[1]Effetti per la Parte di emissione
[2]1. Quando l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione, ricevuta la decisione, l'abbia riconosciuta e abbia informato di tale riconoscimento l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, a quest'ultima non compete ne' la sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni, ne' l'adozione delle misure conseguenti all'eventuale violazione di tali obblighi/prescrizioni. 2. La Parte di emissione riacquista la competenza di cui al paragrafo 1:
- a)quando la sua autorita' giudiziaria competente abbia comunicato all'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione il ritiro della richiesta di riconoscimento ed esecuzione ai sensi dell'Articolo 10 paragrafo 4;
- b)nei casi di cui all'Articolo 19.
Testo vigente dal 20 aprile 2024
