[1]Decisione della Parte di esecuzione
[2]1. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione riconosce la decisione trasmessa ai sensi degli Articoli 6 e 7 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari od opportuni per la sorveglianza degli obblighi/prescrizioni da essa previsti, a meno che non ricorra uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione di cui all'Articolo 12. 2. L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione puo' rinviare la decisione sul riconoscimento ed esecuzione quando la richiesta di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, e' incompleta o non corrisponde, in tutto o in parte, alla decisione da riconoscere ed eseguire. A tal fine fissa un congruo termine affinche' la richiesta di assistenza giudiziaria sia completata o corretta dall'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione.
Testo vigente dal 20 aprile 2024
