[1]Informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi
[2]L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutti i provvedimenti concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni oggetto del presente Accordo, dandone altresi' comunicazione alla propria Autorita' Centrale.
Testo vigente dal 20 aprile 2024
