[1]Cessazione della competenza della Parte di esecuzione
[2]Qualora la persona interessata si sottragga alla giustizia o non abbia piu' una residenza legale e abituale nella Parte di esecuzione, l'autorita' giudiziaria competente di tale Parte trasferisce all'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione la competenza sulla sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tale trasferimento consegue, altresi', il trasferimento della competenza ad adottare ogni altra decisione.
Testo vigente dal 20 aprile 2024
