[1]Consultazione tra le autorita' competenti
[2]Le autorita' giudiziarie competenti della Parte di emissione e della Parte di esecuzione si possono consultare, direttamente o tramite le Autorita' Centrali di cui all'Articolo 4, al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 20 aprile 2024
