Se l'ammontare della prestazione alla quale l'interessato puo' pretendere, senza l'applicazione degli articoli 16 e 17 per i soli periodi di attivita' esercitati sul territorio di un Paese e sottoposti all'assicurazione di questo Paese, e' superiore al totale delle prestazioni derivanti dall'applicazione degli articoli citati, egli ha diritto, da parte dell'assicurazione di questo Paese, ad un supplemento uguale alla differenza.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art18 · fonte su Normattiva