Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi, occupato nel territorio dell'altro Paese e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia una incapacita' permanente, totale o parziale, deve essere notificato, senza indugio, dall'istituto competente alla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di cui l'infortunato sia cittadino.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art19 · fonte su Normattiva