[1]Paragrafo 1. - Le autorita' competenti dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte le difficolta' che sorgessero nell'applicazione della presente convenzione.

[2]Paragrafo 2. - Nel caso che per tale via non si arrivasse ad una soluzione, la controversia sara' decisa mediante una procedura arbitrale stabilita di comune accordo tra i Governi dei due Paesi. L'organo arbitrale dovra' risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente convenzione. La sua decisione sara' obbligatoria e definitiva.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art47 · fonte su Normattiva