1. Nelle more della definizione dei diritti di un beneficiario in base al presente accordo compresa la definizione di ogni questione di cui all'articolo 20 tra le autorita' competenti e le istituzioni dei due Stati contraenti, il beneficiario i cui diritti sono in contestazione, ricevera' prestazioni provvisorie secondo il presente articolo fino a che non sia intervenuta tale definizione. 2. Ciascuna istituzione concedera' al beneficiario, a titolo di prestazioni provvisorie, le prestazioni cui egli avrebbe eventualmente diritto in base alla propria legislazione o in base al presente accordo. 3. a. Le istituzioni di entrambi gli Stati stabiliranno le procedure per regolare i rispettivi debiti per le prestazioni provvisorie erogate nelle more della definizione di cui al paragrafo 1; b. nel dare corso a tali procedure, l'istituzione di uno Stato tratterra' dai pagamenti che effettua, basati sui diritti liquidati definitivamente al beneficiario, gli importi permessi dalla legislazione di tale Stato sufficienti per rimborsare all'istituzione dell'altro Stato gli importi pagati a titolo di prestazioni provvisorie eccedenti gli importi definitivamente spettanti al beneficiario.
Testo vigente dal 7 aprile 1975
