• 1)La presente convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
  • 2)La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica.
  • 3)La presente convenzione e' conclusa per la durata di un anno a partire dalla data in cui essa entrera' in vigore. Essa sara' rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denunzia che dovra' essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.
  • 4)In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Stati contraenti potranno prevedere in caso di cittadinanza straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.
  • 5)I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di assicurazione compiuti anteriormente alla data nella quale la presente convenzione cessera' di essere in vigore, saranno mantenuti in conformita' ad accordi complementari.

[2]FATTO in Roma, in duplice esemplare in lingua italiana, il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 1974.

[3]Per la Repubblica di San Marino Per la Repubblica italiana Gian Luigi BERTI Aldo MORO

[4]Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art57 · fonte su Normattiva