[1]Paragrafo 1. - Il principio di cui al paragrafo 1 dell'art. 5 si applica anche ai lavoratori occupati nelle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e spagnole o che sono al servizio personale di capi, membri e impiegati di tali rappresentanze.

[2]Paragrafo 2. - I lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini del Paese al quale appartiene la rappresentanza diplomatica o consolare, possono optare per l'applicazione della legislazione del Paese di cui sono cittadini o di quella del Paese dove sono occupati.

[3]Paragrafo 3. - I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure ai funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie.

[4]Paragrafo 4. - I dipendenti della pubblica amministrazione di uno dei due Paesi che si recano per servizio nell'altro Paese continuano ad essere soggetti alla legislazione del Paese dal quale sono inviati.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art7 · fonte su Normattiva