La importazione di tutte le attrezzature e beni di capitale di origine italiana per la realizzazione di progetti di sviluppo da attuare in adempimento del presente Trattato, sara' esente dal pagamento di diritti di dogana e di importazione, quando tali importazioni godano di finanziamenti a condizioni agevolate ai sensi della legislazione italiana sulla cooperazione allo sviluppo.
Testo vigente dal 23 febbraio 1989
