L'introduzione nel Paese ospitante di attrezzature e materiali necessari agli esperti per l'assolvimento dei loro compiti, e del materiale fornito per progetti di grande portata e lunga durata, sara' esente dalla licenza di importazione, dal certificato di copertura in divise, dai diritti consolari, dalle imposte sugli acquisti, consumi e vendite, dai diritti doganali, dalle tasse di importazione e da qualsiasi altro tributo analogo. Le spese di magazzinaggio ed altre analoghe relative a tali attrezzature e materiali saranno sostenute dal Paese ricevente.

Testo vigente dal 4 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-01-25;24~art8 · fonte su Normattiva