[1]scientifica

[2]Le Parti promuovono le attivita' comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e coreani di ricerca, come il Programma quadro della Comunita' europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e i programmi organizzati dai ministeri e dalle agenzie della Corea connessi al GNSS. Le attivita' comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili. Le Parti convengono di affidare al Comitato di cui all'articolo 14 il compito di definire i meccanismi appropriati per assicurare contatti e partecipazioni efficaci ai programmi di ricerca.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;55~accordo-art7 · fonte su Normattiva