[1]PROTOCOLLO ADDIZIONALE all'Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali.

[2]Gli stati firmatari dell'Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali, qui di seguito denominato "Accordo", CONFORMEMENTE alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 dell'Accordo, ai termini del quale le Parti contendenti prendono le misure necessarie al fine di esonerare da qualsiasi dazio all'importazione i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali messi a loro disposizione dalle altre Parti; CONSIDERANDO che, per quanto riguarda gli Stati membri della Comunita' economica europea, l'impegno di accordare tale esenzione e' di competenza della citata Comunita', che dispone al riguardo dei poteri necessari in virtu' del Trattato che l'ha istituita; CONSIDERANDO quindi che per l'applicazione dell'articolo 5 paragrafo 1 dell'Accordo, e' necessario che la Comunita' economica europea possa essere Parte contraente dell'Accordo,

[3]HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

[5]La Comunita' economica europea puo' diventare Parte contraente dell'Accordo mediante firma dello stesso.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-17;557~protocollo-addizionale-art1 · fonte su Normattiva