1. Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie al fine di esentare da ogni diritto all'importazione i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali messi a loro disposizione dalle altre Parti. 2. Esse prenderanno altresi' tutte le misure necessarie per garantire per la via piu' diretta la rapida consegna di queste sostanze ai destinatari di cui all'articolo 3 del presente Accordo.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
