I reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sono messi a disposizione delle altre Parti contraenti a condizione che non diano luogo ad alcun profitto e siano utilizzati soltanto a fini medici e scientifici, vale a dire non commerciali, e potranno essere consegnati soltanto ai laboratori designati dai governi interessati in conformita' dell'articolo 6 del presente Accordo.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
