Le Parti contraenti, sempreche' dispongano di riserve sufficienti per il proprio fabbisogno, si impegnano a fornire i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali alle altre parti che ne abbiano necessita', senza richiedere alcun compenso, salvo quello necessario per il rimborso delle spese di raccolta, di preparazione e di trasporto di tali sostanze, nonche', se del caso, delle spese d'acquisto delle medesime.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-17;557~art2 · fonte su Normattiva