Le Parti contraenti, sempreche' dispongano di riserve sufficienti per il proprio fabbisogno, si impegnano a fornire i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali alle altre parti che ne abbiano necessita', senza richiedere alcun compenso, salvo quello necessario per il rimborso delle spese di raccolta, di preparazione e di trasporto di tali sostanze, nonche', se del caso, delle spese d'acquisto delle medesime.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
