1. Le Parti contraenti garantiscono l'osservanza delle disposizioni definite nel Protocollo del presente Accordo. 2. Inoltre, esse si conformeranno alle norme cui hanno aderito in materia di standardizzazione internazionale in questo campo. 3. Ogni spedizione di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sara' corredata da un certificato comprovante che la spedizione stessa e' stata predisposta in conformita' di quanto specificato nel Protocollo. Il certificato sara' compilato secondo il modello riportato nell'allegato al Protocollo. 4. Il protocollo ed il relativo allegato costituiscono un accordo amministrativo e potranno essere modificati o completati dai governi delle Parti contraenti del presente Accordo.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
