1. Le Parti contraenti garantiscono l'osservanza delle disposizioni definite nel Protocollo del presente Accordo. 2. Inoltre, esse si conformeranno alle norme cui hanno aderito in materia di standardizzazione internazionale in questo campo. 3. Ogni spedizione di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sara' corredata da un certificato comprovante che la spedizione stessa e' stata predisposta in conformita' di quanto specificato nel Protocollo. Il certificato sara' compilato secondo il modello riportato nell'allegato al Protocollo. 4. Il protocollo ed il relativo allegato costituiscono un accordo amministrativo e potranno essere modificati o completati dai governi delle Parti contraenti del presente Accordo.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-17;557~art4 · fonte su Normattiva