Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 della presente Convenzione, il doppio cittadino che sara' stato esentato, dispensato o esonerato dal compimento degli obblighi del servizio militare nello Stato dove egli li deve assolvere conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione, sara' considerato come se avesse soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altro Stato contraente.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
