• 1)A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui e' rivolta tale richiesta, fa procedere a tutte le indagini ufficiali e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per violazione alla legislazione doganale, di testimoni o di esperti. Essa comunica i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.
  • 2)Si procede a tali indagini nel quadro delle leggi e regolamenti applicabili nello Stato cui la richiesta e' rivolta.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561~art11 · fonte su Normattiva