1. Le dichiarazioni formulate in applicazione della convenzione sul trasferimento non hanno effetto nei confronti degli Stati membri parti al presente accordo. 2. Ciascuno Stato membro puo' nelle sue relazioni con gli Stati membri parti al presente accordo, formulare, rinnovare o modificare qualsiasi dichiarazione prevista dalla convenzione sul trasferimento nel qual caso esso dovra' trasmetterla al Ministero degli Affari esteri del Belgio.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1988-12-27;565~accordo-art3 · fonte su Normattiva