1. Un professore o un insegnante che soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente al fine di insegnare o di effettuare studi superiori o ricerche presso una universita', collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto Stato contraente e che era immediatamente prima del soggiorno residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento, di studi superiori o di ricerca per le quali sia assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente. 2. Il presente articolo non si applica ai, redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tale attivita' sia svolta non nel pubblico interesse ma principalmente nell'interesse privato di una determinata persona o di piu' persone.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;566~art20 · fonte su Normattiva