Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979
Art. 26 — Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
