del Tribunale Arbitrale Compito del Tribunale Arbitrale e' di decidere, conformemente al diritto internazionale, le controversie ad esso sottoposte. La presente disposizione non pregiudica la facolta' del Tribunale di decidere, se le parti della controversia sono d'accordo, ex aequo et bono.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art30 · fonte su Normattiva