per la presa di decisioni 1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione. Coloro che si astengono non sono considerati partecipanti alla votazione. 2. Le decisioni del Bureau sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che lo compongono. 3. Le decisioni delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che li compongono, i quali non possono astenersi dal voto. 4. In caso di parita' di voti, prevale il voto del funzionario che presiede.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art8 · fonte su Normattiva