Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario
Art. 5 (Protocollo finanziario)
capitale d'esercizio Un fondo capitale d'esercizio potra' essere stabilito qualora gli Stati parte della Convenzione lo ritengano necessario. Tale fondo sara' finanziato dagli Stati parte della Convenzione.
Testo vigente dal 5 ottobre 1994
