, previdenza sociale e pensioni 1. Il Cancelliere e tutti gli altri membri della Cancelleria nominati conformemente all'Articolo 9 della Convenzione percepiranno uno stipendio che sara' stabilito dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione. 2. Il personale della Cancelleria sara' limitato allo stretto necessario per assicurare il funzionamento della Corte. 3. I rappresentanti degli Stati parte della Convenzione garantiranno che il Cancelliere e il personale della Cancelleria godano di un sistema di previdenza sociale e di un trattamento di quiescenza adeguati.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~protocollo-finanziario-art7 · fonte su Normattiva