Art. 7 (Protocollo finanziario)
, previdenza sociale e pensioni 1. Il Cancelliere e tutti gli altri membri della Cancelleria nominati conformemente all'Articolo 9 della Convenzione percepiranno uno stipendio che sara' stabilito dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione. 2. Il personale della Cancelleria sara' limitato allo stretto necessario per assicurare il funzionamento della Corte. 3. I rappresentanti degli Stati parte della Convenzione garantiranno che il Cancelliere e il personale della Cancelleria godano di un sistema di previdenza sociale e di un trattamento di quiescenza adeguati.
Testo vigente dal 5 ottobre 1994
