Le Parti avranno il diritto di nominare in seno alla Commissione propri agenti, consiglieri ed esperti i quali fungeranno nello stesso tempo da intermediari tra lo Parti stesse e la Commissione e promuoveranno altresi' l'audizione di persona la cui testimonianza loro sembrera' utile. La Commissione da parte sua, avra' la facolta' di chiedere spiegazioni orali agli agenti, consiglieri ed esperti delle due Parti nonche' alle persone che essa ritenesse utile di fare convocare con l'assenso dei loro Governi.

Testo vigente dal 14 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57~art11 · fonte del testo