Nel termine di quindici giorni dalla data in cui una delle Parti avra' presentato una controversia alla Commissione di conciliazione, ognuna delle Parti potra', per l'esame di tale controversia, sostituire il proprio Commissario con una persona che possieda speciale competenza in materia. La Parte che si varra' di tale diritto ne fara', immediata notifica all'altra Parte, e questa, in tal caso, avra' facolta' di analoga azione entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui tale notifica le sara' pervenuta.

Testo vigente dal 14 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57~art6 · fonte del testo