La Commissione di conciliazione presentera' la sua relazione entro quattro mesi a decorrere dal giorno in cui venne investita della controversia a meno che le Parti non convengano di prolungare tale termine. Un esemplare della relazione sara' trasmesso a ciascuna delle Parti. La relazione non avra', per quanto riguarda cosi' l'esposizione dei fatti come le considerazioni giuridiche, alcun carattere di sentenza arbitrale.

Testo vigente dal 14 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57~art13 · fonte del testo