Le Alte Parti Contraenti stabiliranno, per ogni caso particolare, un compromesso speciale che precisi nettamente l'oggetto della controversia, le competenze particolari che potrebbero essere devolute alla Corte Internazionale di Giustizia, nonche' tutte le altre condizioni convenute fra esse. Il compromesso sara' stabilito con scambio di note tra i Governi delle Parti Contraenti. Esso sara' interpretato in ogni suo punto dalla Corte di Giustizia. Se il compromesso non sara' concordato entro i tre mesi a datare dal giorno in cui una delle Parti e' stata investita di una richiesta ai fini di un regolamento giudiziario, ognuna delle Parti potra' adire alla Corte di Giustizia mediante semplice richiesta.

Testo vigente dal 14 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57~art17 · fonte del testo