[1]Articolo III-145
[2]Ai fini della Costituzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali. I servizi comprendono in particolare:
- a)attivita' di carattere industriale,
- b)attivita' di carattere commerciale,
- c)attivita' artigiane,
- d)attivita' delle libere professioni. Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla liberta' di stabilimento, il prestatore puo', per l'esecuzione della prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attivita' nello Stato membro ove la prestazione e' fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
