[1]Articolo III-145

[2]Ai fini della Costituzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali. I servizi comprendono in particolare:

  • a)attivita' di carattere industriale,
  • b)attivita' di carattere commerciale,
  • c)attivita' artigiane,
  • d)attivita' delle libere professioni. Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla liberta' di stabilimento, il prestatore puo', per l'esecuzione della prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attivita' nello Stato membro ove la prestazione e' fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art145 · fonte su Normattiva