[1]Articolo III-223

[2]1. Fatto salvo l'articolo III-224, la legge europea definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalita' strutturale, il che puo' comportare il raggruppamento dei fondi, le norme generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. Un Fondo di coesione e' istituito dalla legge europea per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. In tutti i casi la legge europea e' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 2. Le prime disposizioni relative ai fondi a finalita' strutturale e al Fondo di coesione da adottare successivamente a quelle in vigore alla data della firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art223 · fonte su Normattiva