[1]Articolo III-257
[2]1. L'Unione realizza uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonche' dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri. 2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarieta' tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente capo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi. 3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalita', del razzismo e della xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorita' giudiziarie e altre autorita' competenti, nonche' attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali. 4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
