[1]Articolo III-274

[2]1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, una legge europea del Consiglio puo' istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimita', previa approvazione del Parlamento europeo. 2. La Procura europea e' competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. 3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attivita' e all'ammissibilita' delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Consiglio europeo puo' adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione europea che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalita' grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in piu' Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art274 · fonte su Normattiva