[1]Articolo III-289
[2]Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo all'entrata in un paese o territorio, avuto riguardo all'articolo III-288, paragrafo 1, e' tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo puo' domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
