[1]Articolo III-289

[2]Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo all'entrata in un paese o territorio, avuto riguardo all'articolo III-288, paragrafo 1, e' tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo puo' domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art289 · fonte su Normattiva