Art. 46 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](4) Tutela diplomatica e consolare Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non e' rappresentato, della tutela delle autorita' diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Spiegazione Il diritto sancito da questo articolo e' quello garantito dall'articolo I-10 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-127). Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2 (2), esso si esercita alle condizioni previste in detti articoli.
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[3](2) Articolo II-107 della Costituzione. (4) Articolo II-106 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
