[1]Articolo III-350
[2]Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformita' dell'articolo I-27, paragrafo 3. Il presidente puo' modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorita'.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
