[1]Articolo III-395
[2]1. Quando, in virtu' della Costituzione, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio puo' emendare tale proposta solo deliberando all'unanimita', salvo nei casi di cui agli articoli I-55 e I-56, all'articolo III-396, paragrafi 10 e 13, all'articolo III-404 e III-405, paragrafo 2. 2. Fintantoche' il Consiglio non ha deliberato, la Commissione puo' modificare la sua proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
