[1]Articolo III-395

[2]1. Quando, in virtu' della Costituzione, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio puo' emendare tale proposta solo deliberando all'unanimita', salvo nei casi di cui agli articoli I-55 e I-56, all'articolo III-396, paragrafi 10 e 13, all'articolo III-404 e III-405, paragrafo 2. 2. Fintantoche' il Consiglio non ha deliberato, la Commissione puo' modificare la sua proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art395 · fonte su Normattiva