[1]Articolo III-416
[2]Le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione. Esse non possono recare pregiudizio ne' al mercato interno ne' alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo ne' una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, ne' possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
