[1]Articolo III-416

[2]Le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione. Esse non possono recare pregiudizio ne' al mercato interno ne' alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo ne' una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, ne' possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art416 · fonte su Normattiva