A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una piu' ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~progetto-art3 · fonte su Normattiva