A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una piu' ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
