Art. 43 (Protocollo 4)
[1]transitori della Banca centrale europea
[2]La Banca centrale europea assume i compiti svolti in precedenza dall'Istituto monetario europeo, di cui all'articolo III-199, paragrafo 2 della Costituzione, che, a causa delle deroghe di uno o piu' Stati membri, devono essere ancora adempiuti dopo l'introduzione dell'euro. La Banca centrale europea fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo III-198 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
