[1]centrali nazionali

[2]1. Conformemente all'articolo III-189 della Costituzione, ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con il presente statuto. 2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni. Un governatore puo' essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa piu' alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si e' reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso puo' essere deferita alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo per violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti entro un termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne e' venuto a conoscenza. 3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del Sistema europeo di banche centrali e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della Banca centrale europea, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione. 4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto, a meno che il consiglio direttivo non decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che dette funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del Sistema europeo di banche centrali. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilita' delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del Sistema europeo di banche centrali.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art14 · fonte su Normattiva