Art. 17 (Protocollo 4)
[1]presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
[2]Al fine di svolgere le loro operazioni, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare attivita', compresi i titoli scritturali, a titolo di garanzia.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
