[1]presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali

[2]Al fine di svolgere le loro operazioni, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare attivita', compresi i titoli scritturali, a titolo di garanzia.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art17 · fonte su Normattiva