Art. 50 (Protocollo 4)
[1]di banconote in valute degli Stati membri
[2]In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio conformemente all'articolo III-198, paragrafo 3, della Costituzione, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote denominate nelle valute degli Stati membri con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parita'.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
