[2]1. Se, dopo l'inizio della terza fase, il consiglio direttivo decide che l'applicazione dell'articolo 32 del presente statuto comporta modifiche significative nelle situazioni di reddito relative delle banche centrali nazionali, l'importo del reddito da assegnare conformemente all'articolo 32 viene ridotto di una percentuale uniforme che non supera il 60% nel primo esercizio finanziario dopo l'avvio della terza fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio successivo. 2. Il paragrafo 1 si applica per non piu' di cinque interi esercizi finanziari dopo l'avvio della terza fase.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art49 · fonte su Normattiva